PULIZIA FIUMI

Tutti i fiumi sono in condizioni di sofferenza. Grandi depositi di sabbia, boschetti nati in messo agli alvei, argini da ripristinare, vegetazione spondale da ridurre.
Se non si interviene, immaginiamo bene quello che potrà succedere. Per poterli pulire servirebbero risorse infinite, di cui non disporremo mai.
Con la nuova norma sulla pulizia dei fiumi sarà possibile intervenire a costo zero. Sono davvero orgoglioso di essere riuscito a farla approvare in questa legislatura, cosa non scontata. Qualche semplificazione si potrebbe ancora apportare ma direi che riusciremo comunque ad intervenire laddove necessario, per mettere in sicurezza le città, le aziende, le persone e ripristinare gli habitat distrutti.

 

 
  • A gennaio 2025 Regione Liguria ha “ratificato” questa modifica in LR 1/2025
  • tra luglio e settembre 2024 ho tenuto interlocuzione con il DARA (Dipartimento Affari Regionali) per osservazioni fatte dal MASE e ho accolto una modifica da apportare alla legge.
  • Entro 6 mesi (gennaio 2025) la Regione deve individuare i tratti dove fare manutenzione e asportare sedimenti, deliberare criteri per la cessione dei materiali, le procedure di selezione pubblica per individuare le ditte e le finalità di utilizzo
  • In data 25 Luglio 2024 il Consiglio regionale ha approvato la Legge 15/24 “Fiumi Puliti”!!
  • In data 5 ottobre 2023 si sono tenute le audizioni sulla proposta di legge
  • A Ottobre 2021 ho depositato la proposta di legge 94 FiumiPuliti,
  • In data 15 novembre 2021 è stata approvata dal Consiglio delle Autonomie Locali che ha espresso soddisfazione e proposto delle modifiche (che ho recepito).
  • In data 14 settembre 2021 è stata presentata in IV Commissione Territorio e Ambiente con le modifiche chieste dal cal
  • Depositati emendamenti contenenti modifiche tecniche ed è stata approvata
  • Si attende l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva.
  • Una volta approvata, la legge semplificherà le procedure, consentendo agli enti pubblici di individuare imprese, attraverso procedure di evidenza pubblica, che si occuperanno di pulire i nostri fiumi, asportando il materiale sia litoide (sabbia e pietre) che legnoso. A titolo di compensazione per il materiale asportato del quale potranno disporre, ripristineranno gli argini necessari di manutenzione. In questo modo, oltre a mettere in sicurezza le comunità, riusciremo anche a ripristinare gli habitat ormai andati perduti a causa delle innumerevoli alluvioni che hanno depositato enormi quantità di materiale.
  • 22 ottobre 2021 presentata Proposta Di Legge “disposizioni per la manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua” Proposta di legge per la Pulizia dei Fiumi (fiumi puliti). La pdl prevede semplificazione per la rimozione dei depositi alluvionali di sabbia e il riutilizzo in zone focive per le spiagge, per la rimozione degli alberi in centro alveo, l’estensione della norma della compensazione per permettere ai privati gli interventi di messa in sicurezza degli argini ed ottenere come risarcimento il materiale in eccesso nell’alveo.

PULIRE I FIUMI PER NON AVERE PIU’ DISASTRI!

È sempre più necessario intervenire in modo importante per pulire i nostri fiumi dai sedimenti lasciati dalle ripetute alluvioni e dalla vegetazione cresciuta all’interno degli alvei che ostacola il deflusso delle acque. In alcune situazioni, abbiamo al centro del fiume cumuli fino a 3 metri di altezza di materiale sabbioso e piante alte fino a 20 metri.

 

Dopo averla scritta con i miei collaboratori nell’ottobre 2021 e averla migliorata grazie al confronto con sindaci, associazioni ambientaliste e uffici regionali, da luglio 2024 è stata approvata dal Consiglio Regionale la mia legge “Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua”.

Che cosa è?

È una legge di semplificazione che interviene in materia di manutenzione degli alvei e va a meglio definire e ampliare il significato di compensazione, ossia il “risarcimento per il lavoro fatto”. In questo caso, un lavoro di messa in sicurezza/rifacimento di un argine può essere ricompensato con il materiale che si trova all’interno dell’alveo del fiume.

Cosa prevede la legge?

  • Amplia la libertà d’azione dei Sindaci;
  • Azzera gli oneri demaniali per gli interventi che prevedono la salvaguardia della pubblica incolumità;
  • Riconosce nella compensazione, oltre ai lavori di messa in sicurezza, anche altre tipologie di spesa, come gli studi propedeutici, la progettazione, l’escavo e la movimentazione del materiale;
  • Impegna la Regione ad individuare i tratti del reticolo idrografico su cui realizzare programmi di manutenzione che prevedano anche l’asportazione dei sedimenti;
  • Impegna la Regione a definire i criteri e le modalità per la cessione dei materiali.

Quali sono i punti cardine?

  • SICUREZZA. Manutenzione, prevenzione e mitigazione dei rischi idraulici ed idrogeologici, volte a garantire la funzionalità delle opere di contenimento delle acque. Rifacimento argini, rimozione sabbia e pietre, taglio vegetazione.
  • BIODIVERSITA’. Ripristino delle funzioni ecologiche del fiume, tutela delle zone umide e ripristino degli habitat acquatici andati perduti a seguito di ripetute piene, rimozione manufatti che ostacolano il passaggio dell’ittiofauna. Particolare attenzione alla vegetazione autoctona che potrà essere mantenuta se stabile e con rilevanti funzioni ambientali.

Questa legge combinata con la LR 29/17 e la LR 16/22 permetterà di pulire più agilmente i nostri fiumi. Quindi, le ditte che, in modo trasparente verranno individuate, sistemeranno gli argini, taglieranno la vegetazione e, in compensazione, potranno prelevare e tenere sabbia e pietre che rimuoveranno del centro dell’alveo, quindi con zero costi per la comunità.

Un breve riassunto dei progetti principali che ho seguito direttamente:
  • Interessamento per risolvere la situazione allagamenti sulla via Romana, sul confine tra Albenga e Ceriale. In fase di definizione il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico. Individuate dalla Provincia di Savona le risorse necessarie. Circa 600.000€
  • Regione Liguria ha finanziato per oltre 1.100.000 euro il rifacimento dell’Argine di Bastia in località Abissinia. Per almeno tre eventi alluvionali il Comune non ha presentato richiesta di finanziamento o di lavori in somma urgenza, per cui non ha attinto ai fondi ministeriali . Per questo motivo Regione se n’è fatta carico direttamente, realizzando l’intervento.
  • Attraverso il Piano di Sviluppo Rurale ho finanziato il primo lotto dell’intervento di messa in sicurezza di Fasceo-Carendetta. La somma di 2.250.000 euro è stato assegnata al Comune di Albenga e ha finanziato l’intervento al 100%, comprese le spese tecniche. Circa il secondo lotto Fasceo-Carendetta, mi sono interessato costantemente per il disbrigo delle pratiche, le autorizzazioni e l’avvio dei lavori. Il finanziamento di 4 milioni di euro è stato assegnato dal Ministero dell’Ambiente.
  • Per quanto riguarda l’argine del fiume Centa, che ha ceduto nel 2021, Regione Liguria ha assegnato i fondi per la progettazione al Comune e ha finanziato l’intervento, che ha subito poi rallentamenti per errori tecnici e/o procedurali.

Leggi il testo della Legge regionale completo e aggiornato

Stralcio della Legge regionale 7 aprile 2015 n. 12, 

comprensiva di modifiche introdotte da LR 15/2024 (testo in neretto) e LR 1/2025 (testo sottolineato)

 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

 

  1. Il comma 1 bis dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta regionale:

a) provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino;

b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico;

c) può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d’acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche:

1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato;

2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d’acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso.

d) l’individuazione di cui alla lettera c) è effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti.”.

Art. 2

(Disciplina della combustione controllata dei residui vegetali)

 

  1. In conseguenza di eventi per i quali è stata riconosciuta l’emergenza di tipo b) o c) ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni la Giunta regionale individua le modalità per la gestione del materiale ligneo giacente su aree demaniali ai fini della verifica che tale attività rientri in quanto disposto dall’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
  2. L’attività di cui al comma 1 effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.

Art. 3

(Realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione)

 

  1. Nell’esecuzione di opere di ripristino dell’officiosità idraulica e di manutenzione dei corsi d’acqua comprendente anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale definisce, per i lavori pubblici di interesse regionale, i criteri per tali attività ai fini della previsione della compensazione, nel rapporto con gli appaltatori dell’onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

1 bis. Per compensazione si intende l’impiego del materiale rimosso e utilizzato dall’appaltatore come ristoro per le opere di arginatura e di difesa del suolo effettuate in loco, sempre nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia di compatibilità ambientale e riutilizzazione di tali materiali. 

1 ter. Nella compensazione di cui al comma 1 sono considerati come costi dell’intervento i costi relativi agli studi propedeutici, alla progettazione, all’escavo e movimentazione del materiale ceduto in compensazione. 

1 quater. Nel caso in cui l’intervento di compensazione venga effettuato nei pressi della foce di un fiume il materiale da asportare può essere setacciato in loco, in modo da lasciare ai bordi dell’alveo quello con granulometria idonea al ripascimento degli arenili, affinché possa depositarvisi naturalmente con le future ondate di piena. 

1 quinquies. Nel caso in cui l’intervento di compensazione con l’asporto di materiale litoide alluvionale sia finalizzato al ripristino della sezione di deflusso atta a contenere le portate di piena duecentennali, lo stesso è eseguito a seguito di autorizzazione da parte della Regione. 

1 sexies. Negli interventi di cui al comma 1 quinquies, laddove possibile, sono da rimuovere eventuali barriere che impediscano le migrazioni o realizzare adeguati accorgimenti per il mantenimento della continuità del corso d’acqua tramite idonei passaggi per pesci e scale di rimonta, per il passaggio e la diffusione dellʼittiofauna. 

1 septies. Gli interventi di cui al presente articolo non pregiudicano, in ogni caso, la stabilità e funzionalità delle opere idrauliche e delle infrastrutture esistenti.

2. Sono lavori pubblici di interesse regionale:

   a)i lavori pubblici di competenza regionale la cui programmazione, approvazione, affidamento spetta alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, a enti dipendenti dalla Regione, ai consorzi di bonifica;

   b)i lavori pubblici di competenza di altri soggetti la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti agli enti locali, agli altri enti pubblici compresi quelli economici, agli organismi di diritto pubblico, ai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni;

   c)i lavori realizzati da privati in attuazione di accordi tra soggetti pubblici e privati.

3. Le entrate di cui al comma 1 trovano collocazione nell’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente” e gli oneri derivanti dalle opere di regimazione idraulica trovano collocazione nell’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”.

4. In corrispondenza di un evento alluvionale per il quale è stata riconosciuta l’emergenza di tipo b) o c) di cui alla legge 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, per le aree inondate, non sono dovuti i canoni concessori per una annualità.

Art. 3 bis.

(Disposizioni per l’esecuzione di interventi di manutenzione idraulica con il sistema della compensazione)

 

  1. La Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione individua i tratti del reticolo idrografico su cui realizzare programmi di manutenzione che prevedano anche l’asportazione dei sedimenti e definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la cessione dei materiali, prevedendo procedure di selezione pubblica da attuare per l’individuazione dei soggetti titolati agli interventi, le finalità di utilizzo nonché le indicazioni di priorità nel caso di pluralità di soggetti interessati alla cessione degli stessi.
  2. Gli interventi di manutenzione dell’alveo dei corsi d’acqua finalizzati alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d’acqua e del corretto regime sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale in loco e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell’alveo e delle golene, possono essere attuati anche attraverso l’estrazione e l’asportazione di materiale litoide con il sistema della compensazione. L’estrazione è ammissibile solo per ridurre il rischio idraulico e ripristinare situazioni preesistenti agli eventi alluvionali susseguitisi negli anni. L’estrazione è svolta in modo da evitare erosioni nei tratti di monte e di valle che potrebbero causare danni ad arginature, ponti e infrastrutture oltre che alle specie e/o habitat presenti in ambito fluviale e spondale. Inoltre, ove possibile, è necessario salvaguardare, recuperare o favorire la presenza di vasche di laminazione, fasce di esondazione nelle zone umide perialveali.
  3. Nel caso di interventi in somma urgenza eseguiti a seguito di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, nonché la cui esecuzione sia dichiarata urgente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dai comuni territorialmente competenti, può essere utilizzato il sistema della compensazione. Nel caso in cui sia necessaria l’asportazione dei sedimenti non sono dovuti gli oneri demaniali.
  4. La vegetazione arborea, radici e ceppi cresciuta all’interno dell’alveo può essere rimossa, fatto salvo quanto previsto dalle normative ambientali e per la tutela della biodiversità. Per quanto riguarda la vegetazione spondale e ripariale, è rimossa quella instabile o con radicamento superficiale, ossia tutta quella che non ha funzione di protezione dell’argine e la vegetazione alloctona. La ramaglia secca lungo l’alveo dovrà anch’essa essere rimossa. Possono essere mantenute le specie autoctone, con particolare riferimento quelle con capacità autodepurativa, con radici che possono favorire la riproduzione delle specie ittiche o in grado di contenere importante biodiversità e che, in caso di alluvione, possono rallentare la velocità delle acque e non spezzarsi.

4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, o comunque necessari al fine di evitare che, in caso di nuovi eventi di piena, si possano avere delle esondazioni anche per portate non estreme. Negli altri casi, nelle more della predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico previsto dall’art. 117 comma 2 quater, del d.lgs. 152/2006 , è acquisito il parere vincolante dell’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, che ne valuta la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti nell’ambito del distretto idrografico e in ottemperanza agli obiettivi individuati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all’attuazione dell’art.7, comma 2, del DL 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,n 164.

 

 

Note del Redattore:

I commi 1)bis, 1)ter, 1)quater, 1)quinquies, 1)sexies e 1)septies all’art. 3 e l’art .3 bis, sono inseriti da LR 15/2024.

Il comma 4 dell’art 3 bis è inserito con LR 1/2015 a concordato con DARA e MASE