PULIRE I FIUMI PER NON AVERE PIU’ DISASTRI!
È sempre più necessario intervenire in modo importante per pulire i nostri fiumi dai sedimenti lasciati dalle ripetute alluvioni e dalla vegetazione cresciuta all’interno degli alvei che ostacola il deflusso delle acque. In alcune situazioni, abbiamo al centro del fiume cumuli fino a 3 metri di altezza di materiale sabbioso e piante alte fino a 20 metri.
Dopo averla scritta con i miei collaboratori nell’ottobre 2021 e averla migliorata grazie al confronto con sindaci, associazioni ambientaliste e uffici regionali, da luglio 2024 è stata approvata dal Consiglio Regionale la mia legge “Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua”.
Che cosa è?
È una legge di semplificazione che interviene in materia di manutenzione degli alvei e va a meglio definire e ampliare il significato di compensazione, ossia il “risarcimento per il lavoro fatto”. In questo caso, un lavoro di messa in sicurezza/rifacimento di un argine può essere ricompensato con il materiale che si trova all’interno dell’alveo del fiume.
Cosa prevede la legge?
Quali sono i punti cardine?
Questa legge combinata con la LR 29/17 e la LR 16/22 permetterà di pulire più agilmente i nostri fiumi. Quindi, le ditte che, in modo trasparente verranno individuate, sistemeranno gli argini, taglieranno la vegetazione e, in compensazione, potranno prelevare e tenere sabbia e pietre che rimuoveranno del centro dell’alveo, quindi con zero costi per la comunità.
Stralcio della Legge regionale 7 aprile 2015 n. 12,
comprensiva di modifiche introdotte da LR 15/2024 (testo in neretto) e LR 1/2025 (testo sottolineato)
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
“1 bis. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta regionale:
a) provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino;
b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico;
c) può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d’acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche:
1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato;
2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d’acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso.
d) l’individuazione di cui alla lettera c) è effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti.”.
Art. 2
(Disciplina della combustione controllata dei residui vegetali)
Art. 3
(Realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione)
1 bis. Per compensazione si intende l’impiego del materiale rimosso e utilizzato dall’appaltatore come ristoro per le opere di arginatura e di difesa del suolo effettuate in loco, sempre nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia di compatibilità ambientale e riutilizzazione di tali materiali.
1 ter. Nella compensazione di cui al comma 1 sono considerati come costi dell’intervento i costi relativi agli studi propedeutici, alla progettazione, all’escavo e movimentazione del materiale ceduto in compensazione.
1 quater. Nel caso in cui l’intervento di compensazione venga effettuato nei pressi della foce di un fiume il materiale da asportare può essere setacciato in loco, in modo da lasciare ai bordi dell’alveo quello con granulometria idonea al ripascimento degli arenili, affinché possa depositarvisi naturalmente con le future ondate di piena.
1 quinquies. Nel caso in cui l’intervento di compensazione con l’asporto di materiale litoide alluvionale sia finalizzato al ripristino della sezione di deflusso atta a contenere le portate di piena duecentennali, lo stesso è eseguito a seguito di autorizzazione da parte della Regione.
1 sexies. Negli interventi di cui al comma 1 quinquies, laddove possibile, sono da rimuovere eventuali barriere che impediscano le migrazioni o realizzare adeguati accorgimenti per il mantenimento della continuità del corso d’acqua tramite idonei passaggi per pesci e scale di rimonta, per il passaggio e la diffusione dellʼittiofauna.
1 septies. Gli interventi di cui al presente articolo non pregiudicano, in ogni caso, la stabilità e funzionalità delle opere idrauliche e delle infrastrutture esistenti.
2. Sono lavori pubblici di interesse regionale:
a)i lavori pubblici di competenza regionale la cui programmazione, approvazione, affidamento spetta alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, a enti dipendenti dalla Regione, ai consorzi di bonifica;
b)i lavori pubblici di competenza di altri soggetti la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti agli enti locali, agli altri enti pubblici compresi quelli economici, agli organismi di diritto pubblico, ai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni;
c)i lavori realizzati da privati in attuazione di accordi tra soggetti pubblici e privati.
3. Le entrate di cui al comma 1 trovano collocazione nell’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente” e gli oneri derivanti dalle opere di regimazione idraulica trovano collocazione nell’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”.
4. In corrispondenza di un evento alluvionale per il quale è stata riconosciuta l’emergenza di tipo b) o c) di cui alla legge 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, per le aree inondate, non sono dovuti i canoni concessori per una annualità.
Art. 3 bis.
(Disposizioni per l’esecuzione di interventi di manutenzione idraulica con il sistema della compensazione)
4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, o comunque necessari al fine di evitare che, in caso di nuovi eventi di piena, si possano avere delle esondazioni anche per portate non estreme. Negli altri casi, nelle more della predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico previsto dall’art. 117 comma 2 quater, del d.lgs. 152/2006 , è acquisito il parere vincolante dell’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, che ne valuta la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti nell’ambito del distretto idrografico e in ottemperanza agli obiettivi individuati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all’attuazione dell’art.7, comma 2, del DL 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,n 164.
Note del Redattore:
I commi 1)bis, 1)ter, 1)quater, 1)quinquies, 1)sexies e 1)septies all’art. 3 e l’art .3 bis, sono inseriti da LR 15/2024.
Il comma 4 dell’art 3 bis è inserito con LR 1/2015 a concordato con DARA e MASE
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